Accessibilità

Cosa significa in pratica

Siti web, applicazioni mobili e servizi digitali della PA devono essere progettati e realizzati in modo da essere fruibili da tutte le persone,  senza discriminazioni, con un’esperienza piena e soddisfacente, a prescindere da possibili condizioni di disabilità che rendano necessario l’utilizzo di strumenti assistivi o di particolari configurazioni.

Normativa nazionale

Articoli 3, 23-ter e 53 del CAD

Il CAD integra il principio di accessibilità nel quadro generale dei diritti digitali. Prevede che atti, dati, documenti informatici e servizi digitali delle amministrazioni siano accessibili e fruibili, indipendentemente dalla condizione di disabilità dell’utente.
L’accessibilità non riguarda solo l’interfaccia, ma l’intero ciclo di produzione e gestione dei contenuti digitali.

Legge 9 Gennaio 2004, n.4 (Legge Stanca)

Riconosce il diritto delle persone con disabilità ad accedere ai servizi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione.
Stabilisce che siti web, applicazioni e servizi digitali pubblici devono rispettare requisiti tecnici di accessibilità definiti a livello nazionale.

Linee guida AgID

Definiscono i requisiti tecnici e i criteri di conformità che siti e applicazioni della PA devono rispettare (in coerenza con gli standard europei WCAG, ovvero Web Content Accessibility Guidelines). Indicano modalità di verifica, dichiarazione di accessibilità e monitoraggio.


Per chi sviluppa, questo significa integrare i requisiti di accessibilità:

  • nella progettazione del design system

  • nei componenti riusabili

  • nei criteri di accettazione

  • nei test di validazione

Normativa europea

La Direttiva (UE) 2016/2102 disciplina l’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.


La Direttiva (UE) 2019/882 (“European Accessibility Act”) estende l’ambito dei requisiti di accessibilità a prodotti e servizi digitali, rafforzando l’approccio by default.