Accessibilità
Cosa significa in pratica
Siti web, applicazioni mobili e servizi digitali della PA devono essere progettati e realizzati in modo da essere fruibili da tutte le persone, senza discriminazioni, con un’esperienza piena e soddisfacente, a prescindere da possibili condizioni di disabilità che rendano necessario l’utilizzo di strumenti assistivi o di particolari configurazioni.
Normativa nazionale
Articoli 3, 23-ter e 53 del CAD
Il CAD integra il principio di accessibilità nel quadro generale dei diritti digitali. Prevede che atti, dati, documenti informatici e servizi digitali delle amministrazioni siano accessibili e fruibili, indipendentemente dalla condizione di disabilità dell’utente. L’accessibilità non riguarda solo l’interfaccia, ma l’intero ciclo di produzione e gestione dei contenuti digitali.
Legge 9 Gennaio 2004, n.4 (Legge Stanca)
Riconosce il diritto delle persone con disabilità ad accedere ai servizi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione. Stabilisce che siti web, applicazioni e servizi digitali pubblici devono rispettare requisiti tecnici di accessibilità definiti a livello nazionale.
Linee guida AgID
Definiscono i requisiti tecnici e i criteri di conformità che siti e applicazioni della PA devono rispettare (in coerenza con gli standard europei WCAG, ovvero Web Content Accessibility Guidelines). Indicano modalità di verifica, dichiarazione di accessibilità e monitoraggio.
Per chi sviluppa, questo significa integrare i requisiti di accessibilità:
nella progettazione del design system
nei componenti riusabili
nei criteri di accettazione
nei test di validazione
Normativa europea
La Direttiva (UE) 2016/2102 disciplina l’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.
La Direttiva (UE) 2019/882 (“European Accessibility Act”) estende l’ambito dei requisiti di accessibilità a prodotti e servizi digitali, rafforzando l’approccio by default.